
La relazione tra Radiologia e Medicina Legale è nata con la stessa Radiologia:
già pochi mesi dalla scoperta dei raggi x erano nate le prime applicazioni della
radiologia a scopo forense.
La Medicina Legale si è avvalsa, si avvale e si avvarrà sempre della radiologia,
in considerazione delle eccellenti potenzialità forensi di questa.
Ma la Radiologia Forense non va intesa esclusivamente come la Radiologia
applicata nelle aule giudiziarie: trattasi di una ampia, complessa e articolata
materia di studio in cui devono convergere le competenze culturali e
scientifiche delle due discipline, nell’assoluto rispetto professionale, sulla
base di una corretta collaborazione interdisciplinare, peraltro assolutamente
indispensabile nella medicina moderna, tra medico Radiologo e Medico Legale.
Interdisciplinarietà non significa annullare il ruolo delle singole discipline,
al contrario significa potenziarlo ed esaltarlo: ciascuna disciplina traduce
infatti il problema in oggetto nel proprio linguaggio, si avvale della sua
specifica metodologia, della propria semeiologia, del bagaglio culturale che è
esclusivo, superando in tal modo l'unilateralità nella misura e nel momento in
cui
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riesce a valutare la complessità e ad integrare la risoluzione al problema in
una prospettiva ampia, globale. Un impiego della radiologia sicuramente più
usuale ai giorni nostri è quello a fini assicurativo-infortunistici.
Nel 1896 la celebre Folliet, attrice del teatro di Nottingham, essendosi
fratturata un piede cadendo accidentalmente ad una scala malandata di quel
teatro, riuscì ad ottenere un indennizzo con un radiogramma in cui veniva
chiaramente evidenziato lo spostamento del cuboide del piede sinistro.
Attualmente l’Istituto Calabrese oltre ad eseguire perizie su richiesta di
medici, avvocati e pazienti è convenzionato per la rilettura di indagini per
pratiche legali del gruppo assicurativo generali.
Si riporta a seguito il codice deontologico che i nostri medici sono tenuti a
rispettare:
CODICE DI DEONTOLOGIA MEDICA
CAPO IV ATTIVITA' MEDICO-LEGALE art 62
L’esercizio dell’attività medico legale è fondato sulla correttezza morale e
sulla consapevolezza delle responsabilità etico-giuridiche e deontologiche che
ne derivano e deve rifuggire da indebite suggestioni di ordine extratecnico e da
ogni sorta di influenza e condizionamento.
L'accettazione di un incarico deve essere subordinata alla sussistenza di una
adeguata competenza medico-legale e scientifica in modo da soddisfare le
esigenze giuridiche attinenti al caso in esame, nel rispetto dei diritti della
persona e delle norme del codice di deontologia medica e preferibilmente
supportata dalla relativa iscrizione allo specifico albo professionale.
In casi di particolare complessità clinica ed in ambito di responsabilità
professionale, è doveroso che il medico legale richieda l'associazione con un
collega di comprovata esperienza e competenza nella disciplina coinvolta.
Fermi restando gli obblighi di legge, non può svolgere funzioni medico-legali di
ufficio o di controparte nei casi nei quali sia intervenuto personalmente per
ragioni di assistenza o di cura e nel caso in cui intrattenga un rapporto di
lavoro dipendente con la struttura sanitaria coinvolta nella controversia
giudiziaria.
La consulenza di parte deve tendere unicamente a interpretare le evidenze
scientifiche disponibili pur nell’ottica dei patrocinati nel rispetto della
oggettività e della dialettica scientifica nonché della prudenza nella
valutazione relativa alla condotta dei soggetti coinvolti.
L'espletamento di prestazioni medico-legali non conformi alle disposizioni di
cui ai commi precedenti costituisce, oltre che illecito sanzionato da norme di
legge, una condotta lesiva del decoro professionale. |